La prova dell’intervenuta dissociazione della società rispetto alla condotta penalmente sanzionata dell’amministratore della stessa

Redazione Scientifica
19 Luglio 2017

Non può essere esclusa dalla gara la società che ha...

Non può essere esclusa dalla gara la società che ha fornito prove adeguate per dimostrare l'intervenuta dissociazione rispetto alla condotta penalmente sanzionata dell'amministratore.

Il fatto che la sopcetà appena venuta a conoscenza dell'intervenuta richiesta di emissione di un decreto penale di condanna nei confronti dell'amministratore abbia immediatamente provveduto a rimuovere lo stesso dalla carica di amministratore ed ha successivamente adottato ulteriori iniziative volte a comprovare l'effettiva sussistenza della dissociazione inviando atti di diffida e l'avvio di azioni giudiziarie per il risarcimento dei danni previo accertamento della violazione dei doveri di diligenza, integra una chiara ipotesi di dissociazione meritevole di essere favorevolmente valutata sotto il profilo dell'insussistenza delle condizioni per procedere all'esclusione.

Il carattere indeterminato dell'onere di dissociazione, il cui contenuto è sostanzialmente rimesso ai generali canoni di buona fede e di leale collaborazione e la cui verifica implica l'esercizio da parte della stazione appaltante di un potere connotato da ampi tratti di discrezionalità, preclude al giudice amministrativo l'esercizio di un sindacato che vada oltre la verifica di eventuali profili di contraddittorietà, irragionevolezza o arbitrarietà rispetto alla valutazione di non escludere il concorrente compiuta dalla stazione appaltante.

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