Interpretazione del bando di gara per l’affidamento di due servizi distinti, nell’ottica della massima partecipazione

Ester Santoro
20 Settembre 2016

La sentenza afferma che qualora il bando di gara abbia ad oggetto due diversi servizi (attività di vigilanza e servizio di portierato) ma non richieda in modo chiaro che i requisiti di capacità economica e tecnica debbano essere relativi ad entrambi, è irragionevole escludere i concorrenti che abbiano comprovato il possesso dei requisiti solo per uno dei citati servizi. Una simile interpretazione si tradurrebbe una restrizione della concorrenza, in contrasto con il principio euro-unitario di massima partecipazione.

Il Consiglio di Stato si sofferma sull'interpretazione dei requisiti di partecipazione ad una gara avente ad oggetto l'affidamento di due servizi ritenuti nettamente distinti tra loro.

Nel caso di specie l'oggetto dell'affidamento era duplice: (i) il servizio di vigilanza finalizzato alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica e subordinato al possesso dell'autorizzazione prefettizia; (ii) il servizio di portierato finalizzato, invece, alla sorveglianza e protezione degli immobili e dei beni in esso presenti, nonché alla disciplina dell'accesso di estranei, senza che vengano in rilievo finalità di interesse pubblico che caratterizzano l'attività di vigilanza. Ciononostante, le clausole della lex specialis di gara non erano suscettibili di una univoca interpretazione in ordine all'esclusione dei concorrenti non in grado di soddisfare i requisiti economici e tecnico-professionali necessari per l'espletamento di entrambi i servizi. Il Consiglio di Stato, ribaltando l'interpretazione fornita dalla stazione appaltante e dal TAR, ha dichiarato la nullità della disposizione del bando e annullato il provvedimento che, in applicazione della stessa clausola, aveva disposto l'esclusione del R.T.I. in possesso dei requisiti solo per uno dei citati servizi.

In particolare il Collegio afferma che le disposizioni della legge di gara fossero «eccedenti, rispetto all'attività oggetto di appalto» giacché «non risultava difatti logico richiedere il rispetto di parametri tecnico-professionali attinenti a uno solo dei due servizi posti a bando anche a chi (…) fosse parte di un R.T.I. concorrente e avesse dichiarato di assumere l'incarico di svolgere esclusivamente l'altro servizio (nella fattispecie, quello di portierato), non potendosi ritenere lo stesso legittimamente tenuto al rispetto dei parametri tecnico-professionali attinenti all'attività dalla stessa non esercitata, fermo restando ovviamente il rispetto dei citati parametri di gara da parte degli altri soggetti partecipanti al medesimo Raggruppamento di imprese».

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