Il valore della concessione, quale indicazione necessaria nel capitolato speciale, deve essere ancorato alla stima del fatturato demandata all’Amministrazione

Paola Martiello
20 Ottobre 2016

Il valore di una concessione di servizi di ristoro in una struttura ospedaliere non può essere ancorato a un parametro – il canone di concessione – non rispondente alla previsione normativa recata dall'art. 29 del d.lgs. n. 163 del 2006, né la stima del fatturato può essere demandata al concorrente o essere desunta sulla base degli elementi contenuti nel capitolato speciale, perché in tali tipologie di servizi è difficile dall'esterno compiere attendibili previsioni di stima, in quanto i fattori che incidono sui flussi di cassa dipendono da una molteplice varietà di condizioni, tali da non consentire ai concorrenti di stimare in modo attendibile il fatturato sulla base dei soli elementi indicati nel capitolato speciale.

La questione affrontata dalla sentenza attiene alla valutazione della legittimità della lex specialis di gara, nella parte in cui commisura il valore di una concessione di servizi ai canoni concessori anziché al fatturato generato per tutta la durata del contratto.

Nel caso di specie il Collegio era chiamato a giudicare se il valore di una concessione di servizi di ristoro a mezzo distributori di alimenti e bevande all'interno di una struttura ospedaliera possa essere ancorato al parametro del canone di concessione – come sostenuto dal giudice di primo grado – e se la stima del fatturato possa essere demandata al concorrente anziché all'amministrazione, desunta sulla base degli elementi contenuti nel capitolato speciale.

Il Collegio osserva che l'esatta determinazione del valore dell'affidamento di una concessione di servizi è essenziale per fornire una corretta informazione agli operatori economici potenzialmente interessati a prestare il servizio, avendo, altresì, la funzione di consentire alla stazione appaltante di stimare l'entità delle cauzioni da prestare. Pertanto ha rilevato, che ai sensi dell'art. 29, comma 1 del d.lgs n. 163 del 2006 «il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti e che tale calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto». Per le concessioni, in particolare, nella nozione di “importo totale pagabile” è sicuramente da ricomprendere il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione. Ha poi precisato, richiamando anche precedenti deliberazioni dell'AVCP (sul punto si veda la Deliberazione n. 9 del 25 febbraio 2010), che la mancata indicazione del valore stimato degli appalti, pone le imprese partecipanti alla gara in una situazione di estrema incertezza nella formulazione della propria offerta. Nel caso di specie, il valore della concessione non può essere computato con riferimento al c.d. “ristorno” e cioè al costo della concessione, che è un elemento del tutto eventuale, ma deve essere calcolato sulla base del fatturato generato dal consumo dei prodotti da parte degli utenti del servizio di distribuzione automatica.

Sicché, osserva il Collegio, il valore della concessione non può essere ancorato a un parametro – quello del canone di concessione – non rispondente alla previsione normativa recata dall'art. 29 del d.lgs. n. 163 del 2006, né può ritenersi – come sostenuto dal giudice di primo grado – che la stima del fatturato possa essere demandata al concorrente anziché all'amministrazione, né che possa essere desunta sulla base degli elementi contenuti nel capitolato speciale; spiega il Collegio che in questa particolare tipologia di servizio è difficile dall'esterno compiere attendibili previsioni di stima, in quanto i fattori che incidono sui flussi di cassa dipendono da una molteplice varietà di condizioni, tali da non consentire ai concorrenti di stimare in modo attendibile il fatturato sulla base dei soli elementi indicati nel capitolato speciale.

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