Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso

20 Ottobre 2016

È stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità il comunicato del Presidente dello scorso 5 ottobre in materia di calcolo della soglia di anomalia dell'offerta in ipotesi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. Nel documento vengono forniti, dunque, alcuni chiarimenti in merito alle modalità di calcolo della soglia di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, soprattutto per quel che concerne la lett. b).

È stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità il comunicato del Presidente dello scorso 5 ottobre in materia di calcolo della soglia di anomalia dell'offerta in ipotesi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. Nel documento vengono forniti, dunque, alcuni chiarimenti in merito alle modalità di calcolo della soglia di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, soprattutto per quel che concerne la lett. b).

In particolare, a seguito delle numerose richieste ricevute, l'Autorità analizza i cinque criteri enucleati nelle lettere da a) a e) dell'articolo citato, sciogliendo alcuni dubbi interpretativi che, a seguito dell'approvazione del Nuovo codice e abrogazione del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010, potrebbero sorgere in capo agli operatori del settore. Con riferimento, ad esempio, al criterio di cui alla lettera a), si chiarisce come non sia più possibile per le stazioni appaltanti applicare l'art. 121, comma 1, del regolamento – in base al quale le offerte di egual valore dovevano essere prese distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica sia dello scarto medio aritmetico e, qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento delle offerte da accantonare fossero presenti più offerte del medesimo valore, le stesse dovevano essere accantonate al fine del successivo calcolo della soglia – in quanto ormai abrogato. Viene altresì evidenziato come la scelta del legislatore di non inserire nella nuova disciplina una disposizione riproduttiva dell'art. 121 citato sia giustificata dalla considerazione che l'accantonamento delle ali costituisce una mera operazione matematica non producendo alcuna discriminazione tra gli operatori economici ammessi alla gara.

A seguito dell'esame delle principali questioni applicative che potrebbero sorgere dall'utilizzo di ognuno dei criteri individuati all'art. 97, comma 2, del Codice (per un approfondimento delle quali si rimanda alla lettura del documento in commento), viene altresì precisato come, essendo tali metodi applicabili esclusivamente nelle ipotesi in cui sono state presentate almeno cinque offerte, in assenza di una previsione normativa riproduttiva dell'art. 86, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006, spetterà alla stazione appaltante indicare nella documentazione di gara che si procederà all'applicazione della disposizione in questione solo in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

Ulteriori indicazioni vengono, inoltre, fornite con riferimento all'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8, del Codice e all'individuazione in concreto della soglia di anomalia dell'offerta.

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