Omessa impugnazione dell’avviso bonario e definitività dell’irregolarità fiscale

Ester Santoro
20 Dicembre 2016

La notifica dell'avviso bonario di pagamento, intervenuta prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte ed in assenza di tempestiva impugnazione, cristallizza la posizione di irregolarità fiscale definitiva in capo al concorrente e ne legittima l'esclusione dalla gara per carenza di un requisito di partecipazione, non essendo sufficiente la successiva impugnazione della cartella esattoriale (mero atto di riscossione).

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della revoca dell'aggiudicazione provvisoria di una gara disposta nei confronti di una società che non aveva impugnato l'avviso bonario di pagamento notificato prima della cartella esattoriale. Il Collegio, pur condividendo la tesi della ricorrente secondo cui l'irregolarità tributaria di cui all'art. 38, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 163 del 2006 comporta l'esclusione a condizione che la violazione degli obblighi tributari sia accertata in via definitiva, ha rilevato che detta condizione si verifica nel caso in cui il concorrente non abbia tempestivamente impugnato l'atto di contestazione o di accertamento che precede la cartella esattoriale. Secondo la sentenza, gli avvisi bonari, pur non rientrando nell'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, lo sono quando integrano la pretesa tributaria, ingenerando l'interesse all'immediata definizione della stessa. A tal fine, è necessario valutare caso per caso ed al di là del nomen iuris utilizzato dall'Amministrazione, se la comunicazione trasmessa identifica gli elementi della pretesa tributaria, sicché anche essa se non si conclude con una formale intimazione di pagamento ma con un invito bonario a versare quanto dovuto, è qualificabile come avviso di accertamento o di liquidazione. In tale evenienza, la successiva cartella esattoriale integra un mero atto di riscossione ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, la cui impugnazione è ammissibile solo per vizi propri.

In applicazione di detti principi, il Consiglio di Stato ha rilevato che l'impugnazione della cartella esattoriale, proposta in data successiva non solo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ma anche dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto ad altro concorrente, non è idonea ad escludere il carattere definitivo della violazione fiscale accertata a carico della ricorrente e comporta l'assenza di un requisito di partecipazione alla gara.

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