Scelta delle formule matematiche per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
21 Febbraio 2017
Nelle gare pubbliche la stazione appaltante dispone di ampi margini nella determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche nella individuazione delle formule matematiche da utilizzare, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale nei confronti di tali scelte può essere consentito unicamente in casi di abnormità, sviamento e manifesta illogicità.
L'allegato P al d.P.R. n. 207 del 2010 non impone affatto, a pena di illegittimità, un particolare tipo di metodologia per l'individuazione del miglior offerente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, purché la metodologia adottata sia tale da "consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa" (art. 83, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006): l'elencazione delle formule di calcolo di cui all'allegato P del d.P.R. n. 207 del 2010 è esemplificativa e non tassativa (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 marzo 2014, n. 2522). |