Sulla natura di una clausola del disciplinare che dispone l’attribuzione di “punti zero” in caso di mancata presentazione dell’offerta tecnica

Redazione Scientifica
21 Febbraio 2017

Se è vero che le cause di esclusione dalla gara devono essere tassativamente indicate dalla lex specialis della stessa...

Se è vero che le cause di esclusione dalla gara devono essere tassativamente indicate dalla lex specialis della stessa, va, tuttavia, precisato che le clausole del bando e del disciplinare di gara devono essere intese secondo un criterio di interpretazione sistematica, ossia le une per mezzo delle altre ed attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (Cons. St., Sez. V, 22 dicembre 2016, 4494; Sez. V, 28 settembre 2015, n. 5615).

[Nel caso di specie, nell'ambito di una procedura di affidamento condotta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con obbligo di inserimento, nel plico generale, di un autonomo plico contenente l'offerta tecnica e con espressa sanzione dell'esclusione in caso di incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta ovvero di elementi essenziali, la clausola del disciplinare per cui, “in caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente sarà attribuito inderogabilmente un punteggio “zero” doveva intendersi come diretta ad individuare una specifica causa di esclusione dell'offerta e non a definire un criterio di ponderazione della stessa. Tale clausola, infatti, nel prevedere l'attribuzione di un punteggio pari a “zero” in modo inderogabile e automatico, valeva ad evidenziare che, in assenza dell'offerta tecnica, sussiste una situazione di incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta tale da precludere una valutazione in senso proprio della stessa, sicché l'attività della stazione appaltante volta a rilevare tale carenza e ad attribuire tale punteggio era da intendersi – ed è stata rettamente intesa - come meramente ricognitiva della sussistenza di una causa di esclusione. D'altro canto, tale conclusione è coerente con la necessità di individuare il contraente in applicazione del metodo di aggiudicazione indicato nella lex specialis della gara: se è scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ossia un criterio che consente di valorizzare alcuni aspetti delle gare differenti dal prezzo a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte, la totale mancanza dell'offerta tecnica preclude in assoluto alla stazione appaltante di procedere all'affidamento secondo tale criterio].

Va, infine, rilevato che l'esclusione del candidato «nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali« costituisce una delle ipotesi di esclusione espressamente previste dall'art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile alla procedura in esame ratione temporis.

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