Sulla determinazione del valore della concessione e interesse alla impugnazione immediata della lex speciali

Redazione Scientifica
21 Febbraio 2017

Posto che il concorrente formula la propria offerta in modo da poter conseguire un utile...

Posto che il concorrente formula la propria offerta in modo da poter conseguire un utile, è del tutto evidente che se la legge di gara non consente la ponderazione dell'offerta non può negarsi l'interesse alla eliminazione della stessa lex specialis o quanto meno di quelle clausole di essa che gli impediscono la adeguata, corretta e consapevole partecipazione alla gara (ciò si è ritenuto essere avvenuto nel caso di specie nel quale l'erroneità della stima del valore della concessione e del relativo criterio – ove detto valore è stato ragguagliato al canone concessorio e non al fatturato – ha leso la possibilità di formulare un'offerta corretta, completa, consapevole e ponderata).

Il valore di una concessione di servizi (nella specie trattavasi del servizio di ristorazione, installazione e gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari presso una sede ministeriale) non può essere computato con riferimento al c.d. "ristorno" e cioè al costo della concessione, che è un elemento del tutto eventuale, ma deve essere calcolato sulla base del fatturato generato dal consumo dei prodotti da parte degli utenti del servizio di distribuzione automatica, come anche emergente dalla direttiva 2014/23/UE che ha stabilito all'art. 8, commi 2 e 3, recepito nell'art. 167 del d.lgs. n. 50 del 2016 (non applicabile peraltro al caso di specie ratione temporis).

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