Sull’onere di impugnazione di un provvedimento che aggiudichi definitivamente la gara in favore di un concorrente escluso
21 Febbraio 2017
La sentenza richiama i principi di diritto enunciati dall'Adunanza plenaria con la sentenza 27 febbraio 2003, n. 3, per cui la circostanza che l'Amministrazione soccombente abbia dato esecuzione alla sentenza di primo grado eccedendo rispetto agli effetti della medesima sentenza rende improcedibile l'eventuale appello proposto da quest'ultima, con principio riferibile anche al gravame del controinteressato, originario litisconsorte necessario.
In particolare, ove l'amministrazione, a seguito di sentenza del TAR che accoglie il ricorso dell'impresa illegittimamente esclusa dalla gara, non si limiti a rinnovare la gara ma pervenga anche ad aggiudicare definitivamente l'appalto all'originaria ricorrente, senza essere a ciò vincolata dalla sentenza, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è nel senso di ritenere che l'impresa originariamente aggiudicataria abbia l'onere di impugnare tempestivamente la nuova aggiudicazione definitiva, a meno che, dalla lettura dell'atto di aggiudicazione definitiva, non emerga che l'amministrazione ha specificato di compiere anche tale atto «sotto riserva di gravame ed in mero adempimento della sentenza esecutiva» (Cons. St., Sez. V, 12 giugno 2012, n. 3440), in tal modo condizionando e vincolando spontaneamente l'efficacia di tale atto – di per sé non travolta dal c. d. effetto espansivo esterno di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., derivante dalla (eventuale) riforma della sentenza appellata – alla sorte del giudizio. |