Chiarimenti della stazione appaltante in sede di gara e immodificabilità della lex specialis

21 Febbraio 2017

La stazione appaltante non può modificare e/o rettificare la lex specialis di gara mediante i chiarimenti resi ex art. 71 d.lgs. n. 163 del 2006 nel corso della procedura.Il significato semantico del termine “chiarimenti” implica che le risposte fornite dalla stazione appaltante abbiano una funzione meramente “illustrativa” delle regole già formate e predisposte dalla lex specialis dovendosi, pertanto, escludere la possibilità che i chiarimenti stessi abbiano qualsivoglia portata modificativa delle condizioni di gara.

La sentenza affronta il tema della immodificabilità della lex specialis di gara, da parte della stazione appaltante, attraverso i chiarimenti resi ai sensi dell'art. 71 d.lgs. n. 163 del 2006.

Nel caso di specie, la stazione appaltante – sollecitata da apposita richiesta di chiarimenti – aveva de facto modificato la lex specialis prevedendo una modalità di presentazione dell' offerta diversa da quella consacrata nel disciplinare.

Più precisamente, nell'ambito di una procedura per l'affidamento del servizio di soccorso sanitario (comunemente detto “118”), in sede di offerta i concorrenti avrebbero dovuto indicare per quale delle diciassette postazioni avrebbero inteso partecipare.

Sul punto, il disciplinare prescriveva (con sufficiente chiarezza) che la domanda di partecipazione – con l'esatta indicazione delle postazioni prescelte – sarebbe dovuta pervenire in un unico plico.

Ciò nonostante, in sede di chiarimenti, la stazione appaltante aveva precisato che i concorrenti avrebbero dovuto presentare tante domande di partecipazione (con relativi plichi) quante erano le postazioni di soccorso per le quali intendeva concorrere.

Ne conseguiva l'esclusione dei concorrenti che avevano partecipato alla procedura con le modalità originariamente prescritte dal disciplinare (presentazione di un unico plico con l'indicazione della postazione prescelta).

Il Collegio – che non ha ritenuto di discostarsi dai principi elaborati dalla giurisprudenza ormai consolidata (ex plurimus TAR Lazio, Sez. II, 17 aprile 2013, n. 3869) – ha affermato che a fronte della chiarissima previsione del disciplinare di gara (“presentazione di un unico plico chiuso… indicando tutte le postazione per le quali si presenta il progetto”), in sede di chiarimenti la stazione appaltante aveva illegittimamente previsto una diversa modalità di presentazione dell'offerta.

Come sancito anche da altra giurisprudenza, difatti, i chiarimenti della stazione appaltante possono considerarsi ammissibili solo se contribuiscono – attraverso un'interpretazione del testo – a renderne più chiaro e comprensibile il significato e la ratio di una clausola della lex specialis dovendosi pertanto escludere che, attraverso tale attività interpretativa, si giunga ad attribuire alle singole disposizioni un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso (in termini, Cons. St., Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5570).

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