Errore burocratico della stazione appaltante? Annullamento in autotutela e nuova aggiudicazione!

Adriana Presti
21 Marzo 2017

È legittimo l'operato della stazione appaltante che, resasi conto del proprio errore, agisca in autotutela dapprima annullando l'aggiudicazione inizialmente disposta in favore di un'impresa e poi aggiudicando la gara ad altra impresa, la cui offerta, pur essendo stata presentata nei termini alla procedura cui era stata regolarmente invitata, non era stata inizialmente valutata per mero errore burocratico della stazione appaltante.

La Regione Molise, in qualità di centrale unica di committenza, bandiva una gara informale, con il criterio del massimo ribasso sul prezzo a base d'asta, per un appalto di fornitura di quattro automezzi di trasporto rifiuti. Pervenivano – stando a una prima acquisizione/ricognizione in seguito rivelatasi erronea – due offerte entro il termine di ricezione. Espletate le necessarie operazioni, l'appalto era stato aggiudicato alla ricorrente. Con successiva determina, la stazione appaltante annullava in autotutela l'aggiudicazione, ritenendo di dover allargare la partecipazione alla gara (previa ammissione) ad una terza concorrente, la cui offerta, sebbene pervenuta nei termini prescritti, per mero errore burocratico, non era stata consegnata al seggio di gara immediatamente, ma soltanto in un momento successivo all'espletamento della seduta di gara, durante la quale si è proceduto all'aggiudicazione in favore della ricorrente. La Regione ha, pertanto, con ogni evidenza, commesso un errore, al quale ha ritenuto di ovviare, revocando l'aggiudicazione, riaprendo i lavori del seggio di gara, riesaminando le tre offerte e aggiudicando alla miglior offerente, risultata essere la ditta per errore pretermessa.

Pertanto secondo il TAR, la centrale di committenza non avrebbe potuto operare diversamente, senza incorrere in un'illegittimità per l'indebita omissione dell'esame di un'offerta pervenuta nei termini.

In tal quadro, infatti, non è consentito dubitare – in assenza di proposizione di querela di falso – della genuinità e della veridicità dell'annotazione del protocollo regionale, anche perché si tratta di un protocollo informatico difficilmente manipolabile. Neppure si può dubitare – in assenza di proposizione di querela di falso – dell'annotazione a penna, con apposizione della sigla autografa del funzionario regionale, dell'orario di arrivo del plico inviato dalla ditta controinteressata.

Entrambi gli atti hanno natura certificativa e fidefacente. Si tratta di atti pubblici la cui forza certificativa non può essere validamente contrastata se non mediante l'esperimento della querela di falso. Il registro di protocollo, in particolare, è un atto accompagnato da fede privilegiata e, pertanto, la data, nonché la numerazione progressiva che viene attribuita all'atto in esso annotato, è oggetto di una specifica attività certificativa propria del pubblico ufficiale e integra la connotazione pubblicistica di quella scrittura. Costituendo il registro di protocollo prova privilegiata, esso fa fede fino a querela di falso, per la posizione e la responsabilità di cui sono investiti gli addetti alla relativa tenuta (cfr.: Cons. St., Sez. V, 10 luglio 2012, n. 4066; Cons. St., Sez. IV, 5 ottobre 2010, n. 7309).

Non sussiste la violazione della “par condicio”, né della “lex specialis”, atteso che l'offerta della ditta controinteressata è stata doverosamente presa in esame, accertata la sua tempestiva registrazione in entrata al protocollo regionale, quale risultante dagli atti in deposito.

Non è rilevabile neppure una scarsa trasparenza della procedura di gara, atteso che gli atti di cui parte ricorrente ha chiesto l'ostensione, con apposita istanza di accesso documentale, sono stati tutti esibiti.

Non sussiste alcun eccesso di potere per disparità di trattamento, errore manifesto o sviamento, atteso che l'impugnata autotutela amministrativa è avvenuta nei tempi rapidi ed è stata fondata sul presupposto dell'illegittima pretermissione di un'offerta regolare e tempestiva, a cui si è posto rimedio mediante la riapertura del seggio di gara.