Sulla responsabilità del concessionario

Redazione Scientifica
21 Marzo 2017

Al concessionario si applica il disposto dell'art. 1228 c.c...

Al concessionario si applica il disposto dell'art. 1228 c.c.: «Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro».

La responsabilità del fatto dell'“ausiliario” prescinde dalla natura del rapporto che sia intercorso con il preponente, viceversa il debitore risponde dell'opera del terzo comunque se ne avvalga nell'attuazione della sua obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore, sicché la stessa risulti a tale stregua inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio.

L'opera delle ditte appaltatrici se non è configurabile come un rapporto di lavoro dipendente, non sfugge comunque ai poteri ex contractu di direzione e di controllo del committente.

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