Sulla determinabilità dell’oggetto del contratto di avvalimento

21 Marzo 2017

L'oggetto del contratto di avvalimento, anche se non puntualmente determinato nel contratto, deve comunque essere agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento contrattuale. Per contro, non può essere considerata rilevante eventuale altra documentazione versata in sede di gara, diversa dal contratto, ed in particolare la documentazione proveniente dal solo l'avvalente e non riconducibile all'impresa ausiliaria.

La sentenza in rassegna reputa illegittima l'aggiudicazione in favore dell'A.T.I. appellante per la violazione dell'art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, vigente ratione temporis, a causa della indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto del contratto di avvalimento esibito al momento della partecipazione alla gara. A sostegno delle conclusioni, il Collegio rileva che, nel suddetto contratto di avvalimento, non erano stati dettagliatamente indicati i mezzi prestati dall'ausiliaria (rectius quattro ambulanze, trattandosi di un appalto di servizio «di integrazione e di supporto al servizio d'urgenza ed emergenza Suem 118 sul territorio ASP di Reggio Calabria») e che l'oggetto contrattuale non era nemmeno determinabile dal tenore complessivo del documento.

Nel caso di specie, l'avvalente non aveva, infatti, specificato i requisiti tecnico-organizzativi all'uopo necessari, limitandosi soltanto a stabilire che, in caso di eventuale aggiudicazione, la stessa impresa avvalente sarebbe stata autorizzata ad utilizzare i requisiti tecnico – economici ed organizzativi posseduti dall'impresa ausiliaria e che quest'ultima si sarebbe impegnata a considerare l'utilizzo dei citati requisiti.

La sentenza richiama, dunque, il principio di diritto enunciato dall'Adunanza Plenaria con sentenza del 4 novembre 2016, n. 23, per cui il contratto di avvalimento non può essere dichiarato nullo quando l'oggetto del contratto di avvalimento, pur non essendo puntualmente determinato, sia comunque agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento contrattuale, e ciò anche in applicazione degli artt. 1346, 1363 e 1367c.c., del codice civile. Ne consegue che l'oggetto del contratto non può essere determinato da altra documentazione diversa dal contratto (documentazione proveniente dal solo l'avvalente e non riconducibile all'impresa ausiliaria).

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