Regolarizzazione postuma della posizione previdenziale

21 Aprile 2016

Nelle gare pubbliche non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'impresa...

Nelle gare pubbliche non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'impresa concorrente essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva.

L'art. 31, comma 8, d.l. n. 69 del 2013 non inerisce alla disciplina dettata dall'art. 38 c.c.p., per cui la regola del previo invito alla regolarizzazione non trova applicazione nel caso di DURC richiesto dalla stazione appaltante ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dall'impresa ai fini della partecipazione alla gara.

L'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo) opera solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ovvero con riferimento al DURC richiesto dall'impresa stessa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione.

La verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (DURC) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto.

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