Legittimazione del concorrente escluso ad impugnare gli atti di gara
21 Aprile 2016
In tutti i casi in cui la gara non possa essere aggiudicata al concorrente classificatosi al primo posto è corretto che l'Amministrazione appaltante abbia facoltà di procedere ad assegnare la gara ai concorrenti che seguono nella graduatoria.
L'impresa esclusa dalla gara non è legittimata a contestare il suo ulteriore svolgimento, né a dedurre vizi concernenti la posizione dell'aggiudicataria, una volta constatata l'impossibilità di conseguirne l'aggiudicazione per difetto dei requisiti d'ammissione e partecipazione.
L'interesse strumentale del partecipante a una gara pubblica di appalto a ottenere la riedizione della gara stessa, non sussiste in capo al soggetto legittimamente escluso dato che tale soggetto, per effetto dell'esclusione, rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali.
Nelle procedure pubbliche di affidamento dei contratti, la legittimazione al ricorso è correlata a una situazione differenziata, in modo certo, come risultato della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione, salvi alcuni specifici casi.
La mancata partecipazione alla gara, ostativa all'ammissibilità del ricorso, è del tutto equiparabile alla situazione di chi ne sia stato legittimamente escluso.
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