Rapporti tra la domanda risarcitoria e l’azione di annullamento

Redazione Scientifica
21 Aprile 2016

La domanda di risarcimento danni deve essere esaminata...

La domanda di risarcimento danni deve essere esaminata dal giudice amministrativo anche se l'azione per l'annullamento dell'atto lesivo sia stata da lui dichiarata irricevibile.

Ai fini risarcitori, la mancata impugnazione dell'atto lesivo (o, anche, l'impugnazione irricevibile o inammissibile) assume specifico rilievo, ex artt. 1227, comma 2 e 2056 c.c., ai fini della configurazione del nesso di causalità fra fatto lesivo e danno risarcibile.

L'art. 1227, comma 2, c.c., introduce un giudizio basato sulla cd. causalità ipotetica, in forza del quale non deve essere risarcito il danno che il creditore non avrebbe subito se avesse serbato il comportamento collaborativo cui è tenuto, secondo correttezza.

Nel novero dei comportamenti esigibili dal destinatario di un provvedimento lesivo, è sussumibile, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., anche la rituale instaurazione del giudizio diretto all'annullamento dell'atto.

L'illegittimità dell'atto costituisce il presupposto indefettibile per l'accertamento dell'illiceità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 2043 c.c.

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