Nelle gare non sono consentite regolarizzazioni della posizione previdenziale postume alla presentazione dell’offerta

Diego Campugiani
21 Aprile 2016

L'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo) opera solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ovvero con riferimento al DURC richiesto dall'impresa stessa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione, sicché l'eventuale regolarizzazione postuma non influisce sull'obbligo dell'impresa concorrente di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali.

Il Consiglio di Stato, pur prendendo atto dell'esistenza anche di un precedente orientamento per il quale sarebbe stata illegittima l'esclusione da una gara pubblica di un'impresa concorrente per mancanza del requisito di regolarità contributiva, ove l'inadempienza avesse avuto carattere episodico e non volontario, come confermato dall'intervenuta regolarizzazione prevista dall'art. 31, comma 8, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con l. 9 agosto 2013, n. 98 (Cons. St., Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5064), ha ritenuto tale orientamento superato dalle decisioni n. 5 e 6 del 2016 dell'Adunanza Plenaria. Con esse, infatti, il contrasto giurisprudenziale in materia è stato risolto ritenendosi che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, comma 8, d.l. n. 69 del 2013, deve essere data continuità al diverso indirizzo interpretativo secondo cui non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, in quanto la regola del previo invito alla regolarizzazione non può trovare applicazione nel caso di DURC richiesto dalla stazione appaltante ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dall'impresa ai fini della partecipazione alla gara. Il giudice amministrativo, quindi, non può che prendere atto che «la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (Durc) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto» (Cons. St., Sez. V, n. 1321 del 2015). Nel caso di specie, inoltre, è stato ritenuto che il progettista designato conoscesse la irregolarità della propria situazione contributiva, sicché è stata considerata ininfluente la circostanza che la medesima Sezione (Cons. St., Sez. IV, 11 marzo 2015, n. 1236) avesse rimesso alla Corte di giustizia Ue la questione se l'art. 45 della direttiva 18/2004, letto anche alla luce del principio di ragionevolezza, nonché gli artt. 49, 56 del TFUE, contrasti con una normativa nazionale che obblighi la stazione appaltante a considerare ostativa una certificazione dalla quale si evince una violazione contributiva non conosciuta dall'operatore economico – il quale ha partecipato in forza di un DURC positivo in corso di validità – e comunque non più sussistente al momento dell'aggiudicazione o della verifica d'ufficio.

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