La mancata indicazione negli atti di gara dei “flussi di cassa”, non ostacola l’affidamento di una concessione di servizi

Diego Campugiani
21 Aprile 2016

La caratteristica essenziale della concessione di servizi è la traslazione dell'alea relativa alla loro gestione in capo al concessionario e, con essa, del rischio della domanda da parte degli utenti, sì da risultare di esclusiva spettanza del partecipante la valutazione dei flussi di cassa sufficienti a garantire il rientro rispetto all'investimento effettuato e ai costi di gestione.

La sentenza ha respinto il ricorso con il quale un'impresa lamentava di non essere stata posta nella condizione di formulare un'offerta seria e consapevole per la procedura avente ad oggetto l'affidamento della concessione del servizio di ristoro a mezzo di distributori automatici di bevande e alimenti preconfezionati presso aziende sanitarie della Regione Toscana. La documentazione di gara non avrebbe presentato alcuna indicazione in ordine ai “flussi di cassa” necessari per garantire un rientro rispetto all'investimento effettuato e ai costi di gestione.

Il TAR, rammentando che la caratteristica essenziale della concessione di servizi è la traslazione dell'alea riguardante la loro gestione in capo al concessionario (si vedano: Cons. St., Sez. V, 9 settembre 2011 n. 5068 e Corte giustizia CE, III, 10 settembre 2009, in causa C-206/08, Eurawasser; Idem, II, 10 novembre 2011 in causa C-348/10 348, Norma-A Sia), ha ritenuto che al rischio di gestione sia riconducibile anche l'alea relativa alla domanda del servizio da parte degli utenti (quantità di bevande o snack). Tale variabile non potrebbe essere stimata, ne influenzata dalla stazione concedente (TAR Toscana, Sez. I, 24 settembre 2015, n. 1282), perché condizionata da dati inerenti l'elemento costitutivo della concessione stessa e, come tale, rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'impresa partecipante. Parimenti infondata è stata ritenuta la contestata mancata previsione nella documentazione di gara della necessità di allegare all'offerta, ai sensi dell'art. 143, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006, un «piano economico-finanziario» di copertura degli investimenti e della connessa gestione. Aderendo a quanto già ravvisato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 23 febbraio 2015, n. 858, il TAR ha affermato che la norma in questione trova applicazione anche per le concessioni di servizi disciplinati dall'art. 30, d.lgs. n. 163 del 2006, solo «in quanto compatibile», sicché«in omaggio al principio di proporzionalità può non essere necessaria, nel caso si tratti di concessioni che, come quella oggetto del presente contenzioso, hanno ad oggetto servizi semplici quali la gestione di un bar, che richiede investimenti nemmeno lontanamente comparabili a quelli che caratterizzano la concessione di lavori pubblici», alla quale si riferisce la previsione dell'art. 143 del Codice dei contratti pubblici.