Sull’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali quale requisito di idoneità professionale

Redazione Scientifica
20 Aprile 2017

Ove l'appalto abbia ad oggetto i c.d. lavori di bonifica ambientale, è conforme al principio di ragionevolezza...

Ove l'appalto abbia ad oggetto i c.d. lavori di bonifica ambientale, è conforme al principio di ragionevolezza e di proporzionalità l'imposizione, all'operatore economico, dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per adeguata categoria e classe.

Vero è che l'art. 212, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell'ambiente) afferma che «L'iscrizione all'Albo [nazionale gestori ambientali] è requisito per lo svolgimento delle attività, ecc. ». Ma si tratta di previsione di un settore che disciplina la materia sostanziale della protezione ambientale e che, se integrata alle previsioni dello specifico settore dei contratti pubblici, risulta minus dicere quam volere: è infatti solo l'ordinamento delle pubbliche commesse a specificare di suo quali debbano essere i requisiti soggettivi pertinenti per la partecipazione a gara.

Trattasi perciò di un requisito speciale di idoneità professionale, che va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità.

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