Il mancato versamento del contributo in favore dell’ANAC non comporta l’esclusione dalla gara per l’affidamento di una concessione di servizi

Claudio Fanasca
21 Giugno 2017

Il versamento del contributo previsto in favore dell'Autorità di Vigilanza (ora Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC) dall'art. 1, comma 67, l. 23 dicembre 2005, n. 266 non costituisce condizione di ammissibilità della domanda di partecipazione alle procedure per l'affidamento di concessioni di servizi e, in ogni caso, la relativa omissione non può determinare l'esclusione dalla gara della concorrente che non vi ha provveduto, ma solo l'invito alla regolarizzazione entro un termine perentorio all'uopo fissato dall'amministrazione aggiudicatrice.

Il TAR Veneto ha chiarito che il versamento del contributo previsto in favore dell'Autorità di Vigilanza (ora Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC) dall'art. 1, comma 67, l. 23 dicembre 2005, n. 266 non costituisce condizione di ammissibilità della domanda di partecipazione alle procedure per l'affidamento di concessioni di servizi, dal momento che la richiamata previsione si riferisce unicamente agli appalti di opere pubbliche.

La predetta condizione di ammissibilità non può, dunque, estendersi alle concessioni di servizi, in difetto di espressa previsione di legge, dal momento che una simile estensione risulterebbe incompatibile con il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara, di cui all'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 (e, in precedenza, di cui all'art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006), oltre a porsi in contrasto con il principio generale che non consente l'applicazione di una norma eccezionale al di fuori dei casi da essa espressamente contemplati.

Per altro verso, osserva il TAR Veneto che, anche laddove si volesse sostenere la doverosità del versamento del contributo nelle ipotesi di concessioni di servizi, la relativa omissione non potrebbe comunque determinare l'esclusione della concorrente che non vi ha provveduto, ma soltanto la fissazione alla società stessa di un termine per regolarizzare la propria posizione. Ed invero, come recentemente affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza ostano all'esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, dell'obbligo di pagamento di un contributo che, come nella specie, non risulti espressamente dai documenti di gara o da norme di legge, bensì da una loro interpretazione, dovendosi in tal caso consentire al citato operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere a tale obbligo entro un termine all'uopo fissato dall'amministrazione aggiudicatrice (cfr. Corte giust. UE, 2 giugno 2016, C-27/15, Pippo Pizzo c. CRGT S.r.l. ed altri).

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