Interdittiva sopravvenuta

Redazione Scientifica
21 Luglio 2016

Ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, i soggetti che vi sono tenuti devono acquisire la cd. informazione antimafia prima di stipulare, approvare o...

Ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti che vi sono tenuti devono acquisire la cd. informazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti.

La sussistenza di condizioni per l'emissione di informativa antimafia interdittiva determina una particolare forma di incapacità giuridica, riferita in particolare alla stipulazione di contratti e ad essere parte nei conseguenti rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

In talune ipotesi di urgenza è possibile procedere anche in assenza di informativa antimafia, ma il rapporto contrattuale deve intendersi sottoposto a condizione risolutiva, così che i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, laddove sopravvenga l'interdittiva, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite; in dette ipotesi di urgenza, l'eventuale stipulazione del contratto, pur consentita dalla legge al fine di tutelare l'efficienza, e dunque il buon andamento dell'attività amministrativa, avviene tuttavia sub condicione del possesso (non tanto di requisiti di ordine generale, ma più precisamente) della indispensabile capacità giuridica, così che laddove l'informativa antimafia interdittiva sopravvenga in corso di esecuzione di un contratto stipulato con la pubblica amministrazione, ciò non costituisce una “sopravvenienza” impeditiva dell'ulteriore esecuzione del contratto stipulato, bensì l'accertamento dell'incapacità originaria del privato ad essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.

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