In tema di requisiti professionali dei progettisti

Redazione Scientifica
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21 Luglio 2016

L'articolo 263, d.P.R. 207 del 2010 (relativo ai requisiti di partecipazione nell'ambito dell'affidamento dei servizi di progettazione) deve essere interpretato nel senso di fare riferimento, ai fini della determinazione dell'entità dei requisiti per i servizi di progettazione, al...
L'articolo 263, d.P.R. 207 del 2010 (relativo ai requisiti di partecipazione nell'ambito dell'affidamento dei servizi di progettazione) deve essere interpretato nel senso di fare riferimento, ai fini della determinazione dell'entità dei requisiti per i servizi di progettazione, al complessivo importo dei lavori cui si riferisce l'attività di progettazione. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, d.P.R. 207 del 2010, le relazioni specialistiche costituiscono una parte coessenziale del progetto esecutivo, sì da qualificare come progettisti in senso proprio i professionisti chiamati a predisporle; a conclusioni non dissimili si giunge laddove si tenga conto del disposto testuale del comma 1 dell'articolo 35, cit. (secondo cui «il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo»).