Divieto di modifica delle proposte

Redazione Scientifica
21 Luglio 2016

Nel caso in cui l'amministrazione, al fine di individuare la proposta di pubblico interesse sulla base della quale bandire la gara per l'affidamento del project financing, decida di...

Nel caso in cui l'amministrazione, al fine di individuare la proposta di pubblico interesse sulla base della quale bandire la gara per l'affidamento del project financing, decida di articolare la procedura selettiva in due distinte fasi, una finalizzata alla scelta della migliore proposta ed un'altra avente ad oggetto la sola verifica della sostenibilità economico-finanziaria della proposta prescelta, il procedimento deve comunque essere considerato nella sua unitarietà sotto il profilo del rispetto della par condicio, che implica il divieto di apportare modifiche alle proposte presentate tra le due fasi.

Non rappresenta una variazione della proposta formulata concretamente idonea a ledere alcuno dei principi che regolano i procedimenti concorsuali la mera rinuncia da parte del proponente a contribuzioni pubbliche originariamente richieste, sostanziandosi tale modifica in un peggioramento per la proponente stessa delle condizioni economico-finanziarie sulla base delle quali era stata modulata l'offerta, per il resto confermata in tutte le altre sue componenti.

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