Concordato per continuità aziendale

Redazione Scientifica
21 Luglio 2016

La prescrizione di cui al comma 6 dell'art. 186-bis della legge fallimentare, che vieta all'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale di rivestire il ruolo di mandataria, disciplina la sola fase della...

La prescrizione di cui al comma 6 dell'art. 186-bis della legge fallimentare, che vieta all'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale di rivestire il ruolo di mandataria, disciplina la sola fase della partecipazione perché una volta esauritasi la fase della gara l'impegno assunto dal concorrente raggruppato è ormai già interamente definito dall'offerta, anche per gli aspetti concernenti le specifiche obbligazioni assunte dalla mandataria nei confronti della stazione appaltante, cosicché non sarebbe più ipotizzabile una modifica della proposta contrattuale quale deriverebbe dalla variazione dei ruoli all'interno dell'ATI.

Il comma 5, lett. b), dell'art. 186 bis della legge fallimentare richiede l'impegno di altro operatore qualificato ad adempiere al posto dell'impresa in concordato per l'ipotesi in cui questa non riesca a far fronte al contratto concluso rappresenta un'obbligazione che si aggiunge (in funzione di garanzia) a quella del concorrente, senza sostituirla.

Il comma 6 dell'art. 186 bis della legge fallimentare, nel consentire che la garanzia di cui alla lett. b) del comma 5 possa provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento, non limita tale possibilità all'ipotesi in cui il raggruppamento sia costituito da più di due imprese, così ammettendo una deroga al principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare giustificata con una variazione in sede di esecuzione del contratto indipendente dalla volontà del soggetto partecipante e dall'interesse della stazione appaltante alla prosecuzione del rapporto.

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