Non può essere esclusa dalla gara la società che si sia dissociata dalla condotta penalmente rilevante dell’amministratore

Nicola Posteraro
21 Luglio 2017

Non può essere esclusa dalla gara la società che fornisca prove adeguate per dimostrare l'intervenuta dissociazione rispetto alla condotta penalmente sanzionata dell'amministratore.
La sentenza afferma che non può essere esclusa dalla gara la società che fornisca prove adeguate per dimostrare l'intervenuta dissociazione rispetto alla condotta penalmente sanzionata dell'amministratore.

Il Collegio specifica che il carattere indeterminato dell'onere di dissociazione, il cui contenuto è sostanzialmente rimesso ai generali canoni di buona fede e di leale collaborazione e la cui verifica implica l'esercizio da parte della stazione appaltante di un potere connotato da ampi tratti di discrezionalità, preclude al giudice amministrativo l'esercizio di un sindacato che vada oltre la verifica di eventuali profili di contraddittorietà, irragionevolezza o arbitrarietà rispetto alla valutazione di non escludere il concorrente compiuta dalla stazione appaltante.

A questo proposito, i giudici evidenziano che, nel caso di specie, il fatto che la società, appena venuta a conoscenza dell'intervenuta richiesta di emissione di un decreto penale di condanna nei confronti dell'amministratore, abbia immediatamente provveduto a rimuovere lo stesso dalla carica di amministratore e abbia successivamente adottato ulteriori iniziative volte a comprovare l'effettiva sussistenza della dissociazione inviando atti di diffida e l'avvio di azioni giudiziarie per il risarcimento dei danni previo accertamento della violazione dei doveri di diligenza, integra una chiara ipotesi di dissociazione meritevole di essere favorevolmente valutata sotto il profilo dell'insussistenza delle condizioni per procedere all'esclusione.

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