Limiti di applicazione del principio di equivalenza fra prodotti

Redazione Scientifica
21 Luglio 2017

L'art. 68 d.lgs. n. 50 del 2016 persegue l'obiettivo di...

L'art. 68 d.lgs. n. 50 del 2016 persegue l'obiettivo di evitare indebite restrizioni alla concorrenza e alla partecipazione ai pubblici appalti, che potrebbero verificarsi in caso di indicazione, da parte delle Stazioni Appaltanti, di specifiche tecniche di prodotto eccessivamente restrittive oppure costituite da una determinata fabbricazione o provenienza, se non addirittura da uno specifico marchio o brevetto. A tal fine, tale norma impone ai committenti [commi 3, lettera a) e 13] di menzionare nella legge di gara l'espressione «o equivalente». Tuttavia, ove il committente, nell'esercizio della propria discrezionalità e in assenza di esplicite clausole di equivalenza inserite nella lex specialis, abbia specificato l'oggetto dell'appalto con riferimento a dettagliati processi di trattamento ovvero a puntuali caratteristiche tecniche, l'utilizzo del principio di equivalenza non può consentire alla Commissione, neppure nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, di valutare comunque in concreto l'equivalenza del prodotto, in quanto, a diversamente ritenere, si legittimerebbe la previsione di un oggetto di gara sostanzialmente indeterminato la cui individuazione sarebbe, di fatto, delegata per intero ed ex post alla Commissione di gara.

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