Limiti di applicazione del principio di equivalenza fra prodotti
21 Luglio 2017
L'art. 68 d.lgs. n. 50 del 2016 persegue l'obiettivo di evitare indebite restrizioni alla concorrenza e alla partecipazione ai pubblici appalti, che potrebbero verificarsi in caso di indicazione, da parte delle Stazioni Appaltanti, di specifiche tecniche di prodotto eccessivamente restrittive oppure costituite da una determinata fabbricazione o provenienza, se non addirittura da uno specifico marchio o brevetto. A tal fine, tale norma impone ai committenti [commi 3, lettera a) e 13] di menzionare nella legge di gara l'espressione «o equivalente». Tuttavia, ove il committente, nell'esercizio della propria discrezionalità e in assenza di esplicite clausole di equivalenza inserite nella lex specialis, abbia specificato l'oggetto dell'appalto con riferimento a dettagliati processi di trattamento ovvero a puntuali caratteristiche tecniche, l'utilizzo del principio di equivalenza non può consentire alla Commissione, neppure nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, di valutare comunque in concreto l'equivalenza del prodotto, in quanto, a diversamente ritenere, si legittimerebbe la previsione di un oggetto di gara sostanzialmente indeterminato la cui individuazione sarebbe, di fatto, delegata per intero ed ex post alla Commissione di gara. |