Giurisdizione nell’ipotesi di revoca dell’affidamento

Redazione Scientifica
07 Agosto 2017

Con la stipula del contratto di appalto si costituisce tra le parti...

Con la stipula del contratto di appalto si costituisce tra le parti, pubblica e privata, un rapporto giuridico paritetico intercorrente tra situazioni soggettive da qualificare in termini di diritti soggettivi e di obblighi giuridici.

Ne consegue che il riscontro di sopravvenuti motivi di inopportunità alla realizzazione del programma negoziale si riconduce all'esercizio del potere contrattuale di recesso previsto dalla normativa sugli appalti pubblici (artt. 1373 e 1671 c.c.; art. 134 del previgente Codice dei contratti), con scelta che si riverbera sul contratto configurandosi nell'esercizio di un potere contrattuale del committente di recedere da esso (e a prescindere dal nomen iuris utilizzato).

Ne consegue che l'atto di revoca dell'affidamento, ciononostante adottato, risulta lesivo del diritto soggettivo del privato in quanto incidente sul sinallagma funzionale (in tal senso: Cass. civ, sez. un., sent. 29425 del 2008).

Vero è che l'adozione di un provvedimento di revoca tipicamente delinea l'insorgere di una posizione giuridica qualificabile come di interesse legittimo. Tuttavia deve giungersi a conclusioni del tutto diverse laddove, al di là della qualificazione formale dell'atto, lo stesso sia identificabile come recesso (privatistico) da un contratto in corso di esecuzione, con quanto ne segue in punto di giurisdizione.

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