L’art. 213 del Nuovo Codice dei Contratti non attribuisce un potere regolamentare atipico all’ANAC, con effetti vincolanti per le Stazioni Appaltanti

Redazione Scientifica
07 Agosto 2017

Nonostante l'ampia formulazione dell'art. 213 del Nuovo Codice dei contratti...

Nonostante l'ampia formulazione dell'art. 213 del Nuovo Codice dei contratti – in rapporto alle singole specifiche disposizioni attributive all'ANAC di puntali poteri di normazione attuativa, previsti nel medesimo Codice – deve escludersi che tale disposizione le abbia attribuito un potere regolamentare atipico, con effetti vincolanti per le Stazioni Appaltanti, risultandone altrimenti vulnerato lo stesso principio di legalità. Pertanto, diversamente dalle linee guida, per la cui formazione è previsto un percorso procedimentalizzato e partecipato (art. 213, comma 2, Codice), i comunicati del Presidente dell'ANAC sono da considerarsi pareri atipici e privi di efficacia vincolante per le Stazioni Appaltanti e per gli operatori economici.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.