Obbligo di completezza della dichiarazione attinente ai precedenti penali e insuscettibilità di sopperirne alla carenza attraverso il soccorso istruttorio

Redazione Scientifica
11 Agosto 2017

Nelle procedure ad evidenza pubblica...

Nelle procedure ad evidenza pubblica preordinate all'affidamento di un appalto pubblico, l'omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate, anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell'art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006 ne comporta senz'altro l'esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità. Tale principio vale anche qualora l'obbligo della completezza della dichiaraziuone non sia previsto dalla lex specialis della gara, né alla relativa omissione è possibile sopperire attraverso l'esercizio del soccorso istruttorio.

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