Contenuto delle offerte e riservatezza

Redazione Scientifica
21 Settembre 2016

È legittimo il diniego di accesso agli atti inerenti ad una procedura di gara nel caso in cui l'istante manifesti l'intenzione di voler contestare la lex specialis e la procedura selettiva solo nel complesso...

È legittimo il diniego di accesso agli atti inerenti ad una procedura di gara, segnatamente le offerte tecniche degli altri concorrenti, nel caso in cui l'istante manifesti l'intenzione di voler contestare la lex specialis e la procedura selettiva solo nel complesso, senza aggredire anche le singole posizioni degli altri competitors.

La previsione di cui all'art. 13, comma 5, lett. a) del previgente Codice dei contratti prevede – in deroga alle previsioni generali di cui agli artt. 22 e ss. della l. 241 del 1990 – che resta precluso l'esercizio dell'accesso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali.

Se per un verso l'esistenza di un segreto tecnico e commerciale non può essere addotta quale escamotage per omettere in modo sistematico e ingiustificato l'accesso agli atti della gara, per altro verso tenuto conto delle specifiche situazioni di fatto, occorre evitare il rischio anche solo potenziale che la domanda di accesso (lungi dal mirare all'effettivo perseguimento di finalità defensionali), risulti piuttosto finalizzata al solo scopo di acquisire per tale via informazioni commerciali di carattere riservato, al di là di un qualunque ed effettivo interesse alla comparazione fra la propria offerta tecnica e quella dei concorrenti la cui offerta costituisce oggetto di domanda ostensiva.

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