Indicazione dei punteggi e sub-punteggi

Redazione Scientifica
21 Settembre 2016

Ai sensi dell'art. 83 del previgente Codice dei contratti la lex specialis di gara deve indicare i criteri di valutazione cui si atterrà la Commissione, nonché gli specifici sub-criteri e sub-punteggi...

Ai sensi dell'art. 83 del previgente Codice dei contratti la lex specialis di gara deve indicare i criteri di valutazione cui si atterrà la Commissione, nonché – per ciascun criterio di valutazione prescelto e laddove necessario – gli specifici sub-criteri e sub-punteggi.

È legittimo il bando di gara che indichi una serie elementi di valutazione, a loro volta accorpati nell'ambito di varie categorie, a ciascuno dei quali è associato un punteggio massimo conseguibile, con indicazione anche di sub-criteri di valutazione in grado di orientare, in maniera adeguatamente diffusa e circostanziata, l'espressione della discrezionalità valutativa da parte della Commissione.

Nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte in sede di gara, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità: onde solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici.

Non è censurabile la condotta della Commissione di gara che non procede alla fissazione di ulteriori e più dettagliati elementi e criteri di valutazione oltre a quelli contemplati nella lex specialis, in quanto l'art. 83 comma 4 del previgente Codice dei contratti, nel disporre che il bando di gara per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, limita la discrezionalità della Commissione aggiudicatrice nella specificazione degli stessi, escludendo ogni facoltà per la stessa d'integrare il bando, e quindi facendo obbligo a quest'ultimo di prevedere e specificare gli eventuali sottocriteri.

L'idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l'iter logico seguito dalla Commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi, per cui tanto più è dettagliata l'articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l'espressione del punteggio in forma numerica.

Laddove si contesti l'illegittimità di un punteggio attribuito dalla Commissione di gara ad un elemento dell'offerta ritenuto dal ricorrente insufficiente deve essere altresì fornita, a pena di inammissibilità della censura, la c.d. prova di resistenza e cioè la dimostrazione che l'asserita corretta valutazione dell'offerta stessa avrebbe fatto conseguire un punteggio utile a consentire l'aggiudicazione dell'appalto.

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