Pubblicità delle operazioni di gara

Redazione Scientifica
21 Settembre 2016

La regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al momento dell'apertura delle buste contenenti le offerte, implica necessariamente...

La regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al momento dell'apertura delle buste contenenti le offerte, implica necessariamente l'obbligo della stazione appaltante di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti il giorno, l'ora e il luogo della seduta della commissione di gara, in modo da garantire loro l'effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante, atteso che tale adempimento risulta implicitamente necessario ai fini dell'integrazione del carattere di pubblicità della seduta.

È legittimo e regolare lo svolgimento delle operazioni di gara in cui gli avvisi inerenti alle varie fasi diramati anche per consentire ai rappresentanti dei concorrenti di poter partecipare nelle sedute pubbliche sono stati pubblicati sul sito Internet della stazione appaltante nelle sezioni indicate nel bando di gara, in quanto detta modalità di pubblicazione non può dirsi ostativa alla partecipazione alla seduta di apertura dei plichi.

L'art. 79 del previgente Codice dei contratti non obbliga l'amministrazione aggiudicatrice a fornire una comunicazione individuale circa le date delle singole sedute, gravando piuttosto sulla stessa il solo obbligo di rendere adeguatamente conoscibili e reperibili da parte di tutti i concorrenti (anche) le informazioni relative alle date delle sedute della Commissione.

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