Punteggio numerico quale idonea espressione della valutazione delle offerte e pubblicità delle operazioni di gara

Giusj Simone
21 Settembre 2016

La lex specialis di gara deve indicare i criteri di valutazione cui si atterrà la Commissione giudicatrice, nonché – per ciascun criterio di valutazione prescelto e laddove necessario – gli specifici sub-criteri e sub-punteggi, non potendo lasciare alla Commissione medesima alcuna facoltà di integrazione e/o di specificazione (cfr. art. 83). Tanto più è dettagliata l'articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta idonea ed esaustiva l'espressione del punteggio in forma numerica. L'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a fornire una comunicazione individuale circa le date delle singole sedute di gara (cfr. art. 79), gravando piuttosto sulla stessa il solo obbligo di rendere adeguatamente conoscibili e reperibili da parte di tutti i concorrenti (anche) le informazioni relative alle date delle sedute della Commissione.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, torna a pronunciarsi sulla valutazione delle offerte (sotto il duplice profilo della idoneità del punteggio numerico a rappresentare in modo adeguato l'iter logico seguito dalla Commissione di gara nella valutazione e della portata applicativa dell'art. 84, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 nel prevedere che i componenti la Commissione di gara debbano essere “esperti” nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto) e sulla regola generale della pubblicità della gara (in ispecie sulle modalità in concreto adottate dall'amministrazione aggiudicatrice per garantirne il soddisfacimento con riguardo al momento dell'apertura delle buste contenenti le offerte), ribadendo ancora una volta il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nelle gare pubbliche:

- Relativamente alla valutazione delle offerte i) il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare le singole offerte. Tanto più è dettagliata l'articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva – come nel caso in esame – l'espressione del punteggio in forma numerica. Solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (in tal senso, cfr. ex multis Cons St., Sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1556; Id., Sez. III, 7 marzo 2016, n. 921; Id., Sez. V, 18 gennaio 2016, n. 120; Id., Sez. V, 3 dicembre 2010, n. 8410); ii) la Commissione giudicatrice non ha alcuna facoltà di integrare la legge di gara specificando i criteri di valutazione ivi previsti (in conformità all'art. 83, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006. Cfr, in tal senso Cons. St., Sez. V, 13 maggio 2014, n. 2430).

- Relativamente alla composizione della Commissione giudicatrice, la qualifica di “esperto nello specifico settore” cui inerisce l'appalto richiesta dall'art. 84, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 può essere riconosciuta – ed auspicabilmente – nel caso di prolungata esperienza nel settore in parola, ma può essere parimenti riconosciuta nelle ipotesi in cui – come nel caso in esame – risulti una particolare significatività e qualità, seppure concentrata in un ambito temporale limitato, delle esperienze formative e professionali vantate da ciascun Commissario.

- Relativamente alla pubblicità del momento dell'apertura delle buste contenenti le offerte, deve ritenersi soddisfatto l'obbligo cui è tenuta la stazione appaltante di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti il giorno, l'ora e il luogo della seduta della commissione di gara, in modo da garantire loro l'effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante, nel caso in cui – come quello di specie – le comunicazioni relative alla gara (ivi comprese quelle relative alle date delle sedute della Commissione) siano state pubblicate sul sito Internet della stazione appaltante nelle sezioni indicate nella legge di gara, trattandosi di modalità di pubblicazione non ostativa alla partecipazione alla seduta di apertura dei plichi. Del resto, l'art. 79 d.lgs. n. 163 del 2006 non obbliga l'amministrazione aggiudicatrice a fornire una comunicazione individuale circa le date delle singole sedute, gravando piuttosto sulla stessa il solo obbligo di rendere adeguatamente conoscibili e reperibili da parte di tutti i concorrenti (anche) le informazioni relative alle date delle sedute della Commissione.

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