L’offerta tecnica è inammissibile se “sostanzialmente” generica

Federica Moschella
21 Ottobre 2016

In ossequio al principio che vieta le offerte condizionate, sono inammissibili le offerte tecniche non improntate alla massima linearità e chiarezza, ossia tali da non prefigurare all'Amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali in corrispondenza agli atti di gara: difatti, qualsivoglia elemento che introduca nel sinallagma negoziale profili diversi – anche se in ipotesi vantaggiosi per l'Amministrazione – vale a conferire la natura di offerta indeterminata o condizionata, comportando la conseguente esclusione dalla gara del concorrente che abbia presentato tale offerta, a prescindere dalla presenza o meno nella lex specialis di un'espressa comminatoria di tale esclusione.

Il Tribunale ha ribadito che l'offerta sostanzialmente indeterminata comporta l'esclusione dalla gara.

In ordine all'ammissibilità delle offerte tecniche, il TAR ha in particolare evidenziato che tali offerte devono essere improntate alla massima linearità e chiarezza, così da prefigurare all'Amministrazione un quadro certo dei rispettivi doveri ed obblighi contrattuali in corrispondenza agli atti di gara: di conseguenza, qualsivoglia elemento che introduca nel sinallagma negoziale profili diversi – anche se in ipotesi vantaggiosi per l'Amministrazione – vale a conferire la natura di offerta indeterminata o condizionata che ne comporta l'esclusione dalla gara, a prescindere dalla presenza o meno nella legge di gara di un'espressa comminatoria di esclusione, stante la superiorità del principio che vieta le offerte condizionate e le rende inammissibili (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 5 maggio 2016, n. 5268; TAR Marche, 21 novembre 2012, n. 738; TAR Piemonte, Sez. I, 14 luglio 2011, n. 785; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 febbraio 2011, n. 303, espressamente riferita alle marche dei prodotti offerti; TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 3 settembre 2010, n. 17288).

Nella specie, la Ditta ricorrente – seconda classificata nella gara indetta dal Liceo per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti ed installazione di distributori automatici di alimenti e bevande – chiedeva l'annullamento della determina del Dirigente Scolastico mediante cui veniva disposta l'aggiudicazione in favore della società controinteressata, la quale aveva indicato nell'offerta relativa alla “marca della farcitura” – prevista dal bando – dapprima genericamente il termine “panificio” e, solo a seguito della richiesta di integrazione rivolta dalla stazione appaltante, aveva specificato le marche delle farciture; con l'espresso avvertimento, tuttavia, che tale elencazione era solo parzialmente indicativa delle marche utilizzate in concreto, in quanto ci si riservava il diritto di utilizzare altri prodotti (sia pure di pari caratteristiche e con l'impegno a non utilizzare più quelli eventualmente non graditi).

Il Collegio, applicando i suddetti principi di diritto alla fattispecie concreta, ha rilevato che, in difetto della indicazione della marca della farcitura dei prodotti posti in vendita – tenuto conto del riferimento generico ad un “panificio” e del carattere solo indicativo della successiva individuazione del produttore delle farciture – la definizione delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti operata dalla società aggiudicataria era caratterizzata da una genericità sostanzialmente incompatibile con l'esigenza primaria di definire precisamente la prestazione oggetto del contratto con la PA; un simile comportamento è stato, quindi, ritenuto idoneo a determinare una violazione della lex specialis della procedura e dell'art. 74, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (secondo cui le offerte devono contenere gli elementi essenziali per identificare le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta).

La Sezione ha pertanto accolto il ricorso, con conseguente declaratoria, ex art. 124 cod. proc. amm., del diritto della ricorrente all'aggiudicazione del contratto, a fronte del punteggio conseguito nella procedura di gara e della posizione di seconda classificata.

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