L’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione può fondarsi solo su vizi preesistenti alla stessa e non su violazioni di legge successive

Carmine Nuzzo
21 Novembre 2016

Il provvedimento con cui si annulla in autotutela l'aggiudicazione per violazioni di legge poste in essere dall'aggiudicatario successivamente alla stessa è illegittimo. I vizi di legittimità, tra cui la violazione di legge, devono preesistere rispetto al provvedimento che s'intende annullare in autotutela.

Dopo aver ottenuto l'aggiudicazione di un appalto relativo ai servizi di refezione scolastica comunale, la società aggiudicataria si vede destinataria di un provvedimento di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione da parte del Comune. A fondamento dell'annullamento d'ufficio, il Comune pone una pluralità di violazioni di legge poste in essere dalla società successivamente all'aggiudicazione ed espressamente qualificate dallo stesso come “inadempimenti”. In particolare, l'aggiudicataria, ad avviso del Comune, non aveva rispettato il termine previsto per l'avvio del servizio, non aveva reso le dichiarazioni dei titolari del socio di maggioranza, non aveva consegnato il “documento di valutazione dei rischi”, l'elenco nominativo del personale impiegato ed altre prescrizioni.

In disparte la mancanza della prova delle suddette violazioni, il Collegio rileva che le contestazione mosse dal Comune configurano mere irregolarità formali risalenti ad un'epoca successiva all'aggiudicazione. In quanto tali, esse non sono idonee a costituire validi presupposti di fatto per l'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio, tenuto conto di quanto prescritto dall'art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990.

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