L’impresa cooptata va considerata come partecipante al raggruppamento nel caso in cui dalle dichiarazioni non si evinca l’univoca volontà di cooptazione

Redazione Scientifica
15 Febbraio 2017

Con la cooptazione un'impresa priva dei prescritti requisiti di qualificazione e...

Con la cooptazione un'impresa priva dei prescritti requisiti di qualificazione e, quindi, di partecipazione può, in via eccezionale e derogatoria, essere indicata come esecutrice di lavori nel limite del 20% dell'appalto, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione s.o.a. sempreché abbia la categoria e la classifica corrispondente alla propria quota di lavori.

Il soggetto cooptato non acquista lo status di concorrente né assume quote di partecipazione all'appalto, non è contraente e non presta garanzie ed infine non può né subappaltare né comunque affidare a terzi la propria quota dei lavori (ex multis: TAR Genova, Liguria, sez. I 22 giugno 2016 n. 637 );

La scelta di associare per la partecipazione a una gara pubblica un'impresa cooptata non può prescindere da una chiara, espressa ed inequivoca dichiarazione in tal senso del concorrente, in assenza della quale l'indicazione di un'altra impresa deve essere sempre ricondotta alla figura di carattere generale dell'associazione temporanea; ciò in quanto la cooptazione non può essere un mezzo per l'elusione dell'inderogabile disciplina in tema di qualificazione e di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica (ex multis: Consiglio di Stato sez. IV 03 luglio 2014 n. 3344; Consiglio di Stato sez. V 16 settembre 2011 n. 5187).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.