Possesso dei requisiti speciali ed importo stimato di lavori analoghi

Redazione Scientifica
22 Febbraio 2017

In materia di appalto di servizi, la disposizione dell'art. 263, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 207 del 2010...

In materia di appalto di servizi, la disposizione dell'art. 263, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 207 del 2010 che fa rientrare tra i requisiti economico-finanziari tecnico organizzativi l'« avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento», deve interpretarsi nel senso che là dove fa riferimento all'importo stimato, quest'ultimo non può che essere quello posto a base d'asta e non la diversa e minor somma determinata dal ribasso offerto, che non incide sul valore del progetto, ma indica solo l'importo che l'operatore è disposto ad accettare quale compenso della sua prestazione.

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