Redazione Scientifica
22 Febbraio 2017

L'art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006 non prevede...

L'art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006 non prevede l'esclusione per difetto di moralità professionale risalente al solo anno precedente, ma ha portata temporalmente non limitata a priori, essendo orientato a prevenire che con una pubblica amministrazione possa contrarre un soggetto che, secondo quando accertato a seguito del positivo esercizio dell'azione penale, risulti da presumere inaffidabile ed atteso anche che la moralità professionale necessariamente coincidente con l'anno antecedente il bando di gara è riferita soltanto ai soggetti cessati dalla carica.

L'elemento della dissociazione atto a rendere privi di rilievo i precedenti penali di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006, non può consistere nella mera sostituzione del socio di maggioranza condannato con il coniuge.

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