Sui criteri di composizione della Commissione nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Benedetta Barmann
22 Febbraio 2017

Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara deve essere composta da esperti nell'area di attività in cui ricade l'oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi.

La vicenda oggetto della presente sentenza prende le mosse dalla partecipazione di un'impresa alla selezione per l'affidamento di una fornitura, da effettuarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Al termine della selezione, l'impresa partecipante si classificava seconda.

Avverso gli atti di gara e l'aggiudicazione definitiva a favore di un altro operatore partecipante propone, pertanto, ricorso al Tar. Tra le censure mosse nei confronti degli atti impugnati rileva, ai nostri fini, quella relativa alla composizione della Commissione di gara. In particolare, la ricorrente lamenta l'illegittimità della stessa per violazione dell'art. 77 d.lgs. n. 50 del 2016, dal momento che la stazione appaltante non avrebbe sufficientemente «vagliato la competenza dei commissari ed accertato che questi non abbiano svolto un altro ruolo nella procedura di gara»; inoltre, ad avviso della ricorrente, non sarebbero stati indicati i criteri in base ai quali gli stessi sono stati scelti.

Tale censura viene dichiarata infondata dai giudici. Essi, anzitutto, osservano come ciascun commissario ha dichiarato, al momento dell'insediamento, la verifica positiva della mancanza di cause di incompatibilità. Inoltre, il curriculum dei componenti evidenzia la competenza e l'esperienza di ognuno di essi. Si legge, ad esempio, che «il Presidente ha vasta esperienza quale presidente di commissioni di gara, possiede il diploma di capo tecnico industriale, ha partecipato a corso di specializzazione biennale per analista dei tempi e metodi di produzione industriale».

Fatte queste premesse, il Tar afferma che «nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara deve essere composta da esperti nell'area di attività in cui ricade l'oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi, e comunque rileva, come appropriato requisito di esperienza, anche l'avere presenziato in numerose commissioni per procedure selettive concernenti appalti analoghi a quello oggetto dell'affidamento in esame» (TAR Lazio, Roma, III, 5 febbraio 2014, n. 1411; idem, I, 16 luglio 2014, n. 7615; TAR Piemonte, I, 20 novembre 2013, n. 1230).

Inoltre, è la commissione nel suo insieme a dover garantire il possesso delle conoscenze tecniche occorrenti nella concreta fattispecie: la presenza, in seno alla commissione giudicatrice, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall'oggetto della gara d'appalto (Cons. Stato, Sez. VI, 10 giugno 2013, n. 3203).

Per queste ragioni, il ricorso viene rigettato.

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