Sulla appellabilità delle statuizioni rese del Giudice di primae curae ai sensi dell’art. 122 c.p.a.
22 Aprile 2016
Nel sistema delineato dall'articolo 122 c.p.a., il Giudice che conosce dell'illegittimità dell'aggiudicazione (al di fuori delle ipotesi di ‘gravi violazioni' di cui all'art. articolo 121) non deve per ciò stesso sancire l'inefficacia del contratto, potendo statuire in tal senso valutando tutte le circostanze nel caso di specie pertinenti.
Le statuizioni rese dal T.A.R. ai sensi del richiamato articolo 122 c.p.a. possono essere censurate in grado di appello soltanto laddove eccedano i limiti della ragionevolezza e della congruità valutativa. |