Nell’appalto per la messa a disposizione di automezzi non è obbligatorio indicare gli oneri aziendali

Marco Calaresu
22 Aprile 2016

La regola secondo la quale non occorre indicare i costi di sicurezza aziendale per gli appalti relativi ad attività di natura puramente intellettuale vale altresì, in caso di silenzio sul punto da parte della lex specialis, per gli appalti di servizi rientranti nelle tipologie di cui all'all. II B. d.lgs. n. 163 del 2006, atteso che l'art. 20 del Codice del 2006 non rinvia alle regole sugli oneri di sicurezza.

La sentenza ha accolto il ricorso proposto dall'impresa esclusa dalla gara, per l'affidamento del servizio di noleggio di automezzi senza conducente, a causa della mancata indicazione nell'offerta degli oneri di sicurezza aziendale.

Il TAR ricorda preliminarmente che il tema delle conseguenze della mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendale da parte di un concorrente è particolarmente dibattuto.

Secondo l'Ad. Plen. n. 3 del 20 marzo 2015, nelle procedure di affidamento di lavori, ciò dovrebbe dare luogo all'esclusione del concorrente, anche in assenza di una espressa richiesta di indicazione nella lex specialis. In base all'interpretazione sistematica degli artt. 26, comma 6, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non appare infatti coerente obbligare le stazioni appaltanti a tenere conto, nella determinazione del valore economico di tutti gli appalti, dell'insieme dei costi della sicurezza, senza imporre contestualmente ai concorrenti, in quelli di lavori, un identico obbligo di indicazione nelle offerte dei loro costi specifici, il cui calcolo emergerebbe soltanto in via eventuale, nella non indefettibile fase della valutazione dell'anomalia.

Rileva inoltre il TAR che detti principi, inizialmente affermati nella sola materia degli appalti di lavori, sono stati successivamente estesi dalla giurisprudenza anche al settore dei servizi (Cons. St., Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5651). La richiamata pronuncia ha altresì precisato che devono intendersi eccezionalmente sottratti alla regola, sia gli appalti di servizi di natura prettamente intellettuale, sia, in caso di silenzio sul punto da parte della lex specialis, quelli rientranti nelle tipologie di cui all'all. II B. d.lgs. n. 163 del 2006, atteso che l'art. 20 dello stesso Codice del 2006 non rinvia alle regole sugli oneri di sicurezza.

Nella pronuncia, da ultimo, si rammenta che il TAR Piemonte (con l'ord. 16 Dicembre 2015, n. 1745) ha rimesso alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale della compatibilità con i principi comunitari della normativa nazionale che impone al concorrente, in una procedura di scelta del contraente di un appalto di lavori pubblici, di indicare nell'offerta economica, a pena di esclusione, gli oneri di sicurezza aziendale, anche nel caso in cui la lex specialis non abbia prescritto espressamente l'indicazione degli stessi ai fini della partecipazione.

Alla luce del descritto quadro di riferimento il TAR ha escluso la legittimità dell'esclusione della ricorrente, atteso che il servizio oggetto dell'appalto consiste nella mera messa a disposizione di automezzi in favore della stazione appaltante di cui l'aggiudicataria deve garantire la manutenzione la quale, tuttavia, è materialmente prestata da centri esterni autorizzati dalla casa produttrice, convenzionati con lo stesso appaltatore. In altre parole, il servizio oggetto di gara è caratterizzato dallo svolgimento di un'attività di intermediazione da parte del suo esecutore, mediante il compimento di operazioni di natura principalmente negoziale (consistenti nell'acquisizione della disponibilità dei veicoli, nella garanzia della loro manutenzione da parte dei centri convenzionati), in assenza pertanto di un'attività avente rilievo materiale, potenzialmente fonte di pericoli per i lavoratori coinvolti nella stessa.

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