Revoca della dichiarazione di pubblico interesse

Redazione Scientifica
22 Giugno 2016

Una volta dichiarata di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici ed individuato il promotore privato, l'amministrazione non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l'affidamento della relativa concessione...

Una volta dichiarata di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici ed individuato il promotore privato, l'amministrazione non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l'affidamento della relativa concessione, trattandosi di scelta che costituisce una tipica manifestazione di discrezionalità amministrativa nella quale sono implicate ampie valutazioni in ordine all'effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.

Dalla dichiarazione di pubblico interesse della proposta del promotore privato non deriva alcun vincolo per l'amministrazione di affidare la concessione, essendo necessaria da parte di quest'ultima una scelta ulteriore, analogamente a quanto avviene per qualsiasi decisione di affidare un contratto.

Anche se il project financing esula dai tipici moduli contrattuali pubblicistici in quanto l'iniziativa non è assunta dall'amministrazione ma dal privato, una volta che la proposta di quest'ultimo sia stata dichiarata di pubblico interesse, lo stesso non acquisisce alcun diritto pieno all'indizione della procedura, ma una mera aspettativa, condizionata dalle valutazioni di esclusiva pertinenza dell'amministrazione in ordine all'opportunità di contrattare sulla base della medesima proposta.

Il lungo lasso di tempo trascorso dalla dichiarazione di pubblico interesse senza che sia stato dato corso alla procedura di gara costituisce di per sé circostanza sufficiente a fondare in modo legittimo l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione, essendo consentito a quest'ultima di rivedere le proprie determinazioni anche solo per ragioni di opportunità in virtù di una rinnovata e diversa valutazione dell'interesse pubblico originario, fatto salvo il solo obbligo di ristorare il contrapposto interesse privato sacrificato mediante indennizzo.

In materia di project financing, in caso di esercizio del potere di revoca da parte dell'amministrazione l'indennizzo non può essere riconosciuto al privato promotore se non all'esito della procedura di gara per l'affidamento della concessione, non essendo configurabile alcun diritto all'indennizzo a fronte della sola declaratoria di pubblico interesse del progetto di lavori, trattandosi di una situazione che non assicura al promotore alcun affidamento concreto in ordine alla successiva decisione dell'amministrazione di dare corso alla procedura di gara e di portarla a compimento con la stipula della concessione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.