È valido l’avvalimento di garanzia che rimanda alle dichiarazioni sostitutive rese dall’ausiliaria

Guido Befani
22 Giugno 2016

Non può ritenersi legittima l'esclusione dalla gara della ricorrente per mancanza di riferimenti al requisito della capacità economico-finanziaria nella documentazione di gara laddove vi sia un contratto di avvalimento di garanzia che richiama e rimanda alla dichiarazione sostitutiva dell'ausiliaria contenente il riferimento alla cifra d'affari richiesta.

Nella sentenza in commento il TAR Bari, è intervenuto sulla esatta individuazione della prestazione oggetto di “avvalimento di garanzia”, cioè di quella particolare forma di avvalimento in cui la ditta ausiliaria mette a disposizione dell'altra il requisito finanziario.

Nel confermare in sede di merito quanto già rilevato in sede cautelare, il collegio ha accolto il ricorso avverso il provvedimento di esclusione, perché la stazione appaltante aveva erroneamente ritenuto l'impresa ricorrente priva del requisito economico-finaziario, non riconoscendolo oggetto del contratto di avvalimento..

Il collegio, infatti, ha ritenuto al contrario ricompreso nell'oggetto del contratto di avvalimento anche il possesso del requisito economico-finanziario in virtù del rimando alla dichiarazione sostitutiva, allegata ai documenti di gara, resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e contenente il riferimento alla cifra d'affari così come richiesto dal bando, perché ha ritenuto essere sufficiente«che emerga l'impegno negoziale della prima ditta a prestare all'impresa ausiliata la propria solidità finanziaria» senza che sia necessaria una precisa individuazione nel relativo contratto dei beni patrimoniali messi a disposizione.

In particolare, ai fini dell'esatta individuazione della prestazione oggetto dell'avvalimento di garanzia, rileva il collegio come appaia «necessario avere riguardo a come il requisito ausiliato si ponga rispetto all'impegno contrattuale assunto dalle parti» perché il contenuto del contratto di avvalimento deve essere interpretato secondo i canoni ermeneutici cristallizzati negli artt. 1363 e 1367 c.c. che impongono di interpretare le clausole negoziali le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto in modo che anche il rimando alla dichiarazione possa far ricomprendere il “prestito” della capacità economico-finanziaria nell'oggetto contrattuale.

Per il collegio, in ultima analisi, anche in un'ottica di favor partecipationis, è sufficiente che dalla dichiarazione negoziale costitutivadell'impegno contrattuale«emerga l'impegno contrattuale della società ausiliaria a prestare ed a mettere a disposizione della c.d. società ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità».

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