Incontestabilità delle valutazioni discrezionali della commissione di gara

Roberto Fusco
22 Giugno 2017

Nelle gare pubbliche di norma è inammissibile una contestazione delle valutazioni operate dalla commissione di gara volta a sollecitare l'esercizio di un sindacato di merito sull'attribuzione del punteggio alle offerte tecniche, salvo che tali valutazioni non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie, ovvero fondate su di un palese e manifesto travisamento dei fatti.

La controversia in questione ha ad oggetto l'appello avverso una sentenza del TAR Piemonte (TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 597 del 2016) relativa ad un appalto per l'affidamento del servizio di gestione di impianti di risonanza magnetica nucleare.

La società appellante, tra i motivi di ricorso, lamenta l'irragionevolezza della valutazione delle offerte da parte della commissione di gara per un duplice ordine di motivi: da una parte per l'irragionevolezza dei punteggi assegnati dato che sarebbero stati valutati elementi estranei alla gara; e dall'altra perché vi sarebbe una carenza dei requisiti di capacità tecnica del raggruppamento aggiudicatario relativamente a referenze ed esperienze del personale.

Secondo la prima censura la commissione non avrebbe potuto valutare i “profili di miglioramento” delle prestazioni in sede di attribuzione dei punteggi, circostanza che, però, contrasta con la previsione del capitolato che invita i partecipanti a fornire una propria elaborazione del progetto tecnico.

Con la seconda cesura, invece, viene contestata la maggior valutazione data all'ATI che sarebbe dovuta essere esclusa per l'assenza del requisito di qualificazione relativo all'expertise del personale. Tale censura risulta, però, superata dalla riconosciuta ammissione dell'ATI, questione affrontata nella sentenza preliminarmente all'analisi sulla valutazione delle offerte.

Il Collegio, nel caso di specie, si richiama al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale di norma è inammissibile una contestazione delle valutazioni operata dalla commissione di gara volta a sollecitare l'esercizio di un sindacato di merito sull'attribuzione del punteggio alle offerte tecniche, salvo che queste non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie, ovvero fondate su di un palese e manifesto travisamento dei fatti (Cons. St., Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Cons. St., Sez. IV, 26 agosto 2016, n. 3701; Cons. St., Sez. V, 22 marzo 2016, n. 1168; Cons. St., Sez. V, 26 maggio 2015, n. 2615). Infatti, non sono stati forniti in concreto reali elementi dai quali desumere, anche solo sul piano sintomatico, la ricorrenza di palesi profili di irragionevolezza o di manifesta iniquità dei giudizi.

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