22 Giugno 2017

Non integra una completa ed effettiva dissociazione la circostanza che il cessionario della quota pari al 90% del capitale dell'impresa...

Non integra una completa ed effettiva dissociazione la circostanza che il cessionario della quota pari al 90% del capitale dell'impresa il cui legale rappresentante ha omesso di dichiarare senenze penali rilevanti ai fimi della partecipazione alle gare pubbliche, è il coniuge dell'autore delle gravi condotte accertate in sede penale, e a sua volta amministratore unico della medesima società.

La cessione delle quote al coniuge non costituisce elemento valorizzabile ai fini di ritenere compiuta un'effettiva dissociazione, dal momento che le condotte criminose sopra descritte sono sintomatiche di un potere di amministrazione di fatto dell'ex socio che consente di ascrivere allo stesso l'influenza dominante sulla società. Influenza dominante che, quindi, non può ritenersi interrotta attraverso la cessione della partecipazione di maggioranza al coniuge. In altri termini, non può reputarsi effettiva un'apparente dissociazione avvenuta con un mutamento solo formale della titolarità delle quote di controllo della società, a favore di un soggetto legato da vincoli affettivi e di convivenza con l'autore delle condotte penalmente rilevanti.

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