Presentazione dell’offerta in forma digitale e malfunzionamento/corruzione del file recante l’offerta medesima

Redazione Scientifica
22 Giugno 2017

La sottoscrizione dell'offerta, prescritta ai sensi dell'art. 74 d.lgs. n. 163 del 2006, assolve la funzione di assicurare provenienza...

La sottoscrizione dell'offerta, prescritta ai sensi dell'art. 74 d.lgs. n. 163 del 2006, assolve la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell'offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, potendosi solo ad essa riconnettere gli effetti dell'offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un rapporto giuridico.

La sua mancanza inficia, pertanto, la validità e la ricevibilità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta senza che sia necessaria, ai fini dell'esclusione, una espressa previsione della legge di gara.

Nel caso di specie, la stazione appaltante non poteva far altro che escludere l'offerta presentata a nome del costituendo R.T.I. composto dalle parti appellanti, difettando l'offerta economica di sottoscrizione poiché una delle conseguenze derivate dalla corruzione del “file” contenente la dichiarazione della stessa, nonché le altre dichiarazione richieste dal punto 16.3 del Disciplinare, che costituiva il documento attraverso il quale parte appellante aveva inteso formalizzarla, è che detto documento risulta non sottoscritto in quanto fra le parti illegibili dello stesso vi erano anche le sottoscrizioni digitali che erano state apposte in calce ad esso.

È pur vero che, all'esito della Verificazione svolta in corso di causa, sul “file” in questione sono state rinvenute “tracce di firme digitali” costituite da alcuni dati numerici che fornirebbero riferimenti temporali corrispondenti in tutto e per tutto a quelli presenti sul file matrice.

Non è emerso in giudizio alcun elemento decisivo che possa far supporre che il “file” risultato largamente illeggibile si fosse corrotto dopo il suo inserimento nella Piattaforma digitale dell'Amministrazione e a causa del sistema informatico che ne garantiva il funzionamento.

Deve essere escluso che le ulteriori carenze che connotavano il “file” corrotto, concernenti elementi essenziali dell'offerta, potessero essere superate ricavando detti elementi dal contenuto degli altri documenti che erano stati caricati sulla Piattaforma Digitale utilizzata dalla stazione appaltante per l'espletamento della gara.

Infatti, una tale operazione ricostruttiva non può compiersi laddove, come nel caso di specie, alla rettifica non si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, attingendo a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.