Raggruppamento di tipo “misto”

Redazione Scientifica
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22 Luglio 2016

Il raggruppamento “misto” di cui all'art. 37, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006 (applicabile ratione temporis) è ammissibile anche nell'ambito degli appalti di servizi, come affermato dalla giurisprudenza...

Il raggruppamento “misto” di cui all'art. 37, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006 (applicabile ratione temporis) è ammissibile anche nell'ambito degli appalti di servizi, come affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 agosto 2015, n. 3769) e dall'Autorità di vigilanza (cfr. AVCP, parere 22 maggio 2013, n. 87) e confermato dall'art. 12, comma 9, d.l. n. 47 del 2014, convertito in legge n. 80 del 2014, che, con norma di rango primario, ha sostituito il secondo comma dell'art. 92 d.P.R. n. 207 del 2010 eliminandone l'inciso che riferiva all'importo “dei lavori” il possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai raggruppamenti temporanei.

Il raggruppamento “misto” non costituisce un istituto autonomo, anche sul piano definitorio, ma è la risultante della combinazione dei due modelli previsti dal legislatore (verticale ed orizzontale) e pertanto la sua ammissibilità è da considerarsi implicita, con conseguente nullità, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 46, comma 1-bis d.lgs. n. 163 del 2006, della clausola della legge di gara preclusiva della partecipazione dei raggruppamenti “misti” che come tale deve essere disapplicata pur in assenza di specifica impugnativa.