Interdittiva antimafia sopravvenuta: revoca dell’aggiudicazione e recesso dal contratto

22 Luglio 2016

La sentenza afferma che nelle ipotesi di urgenza ovvero di superamento dei termini previsti per il rilascio dell'informativa da parte del Prefetto, in cui alla stazione appaltante è consentito stipulare il contratto di appalto anche in assenza di informativa antimafia, il rapporto contrattuale deve intendersi sottoposto a condizione risolutiva. Pertanto, l'informativa antimafia ricevuta durante l'esecuzione del contratto non costituisce una “sopravvenienza” impeditiva dell'ulteriore esecuzione del contratto stipulato, ma accerta una incapacità “originaria” del privato ad essere parte contrattuale dell'Amministrazione, con la conseguenza che sulla revoca del provvedimento di affidamento dell'appalto ovvero sul recesso dal contratto, la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo e si applica il rito speciale di cui agli artt. 120 e ss. c.p.a.

La sentenza opera una ricostruzione del quadro normativo sugli effetti delle informative interdittive antimafia, per trarne le dovute conseguenze in ordine alla giurisdizione e al rito applicabile nell'ipotesi in cui – a seguito di un'interdittiva sopravvenuta – la stazione appaltante comunichi all'appaltatore la revoca dell'aggiudicazione e il recesso dal contratto già stipulato.

Il Collegio rammenta che, ai sensi dell'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ordinariamente i soggetti che vi sono tenuti devono acquisire la cd. informazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti e che ai sensi dell'art. 92, comma 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, nei casi di urgenza, ovvero di superamento dei termini previsti per il rilascio dell'informativa da parte del Prefetto, è possibile procedere anche in assenza di informativa antimafia. In tal caso, afferma il Collegio, sebbene la sollecita stipulazione del contratto sia consentita al fine di tutelare l'efficienza dell'azione amministrativa, il rapporto contrattuale deve intendersi sub condicione del possesso della indispensabile capacità giuridica (fornita appunto dall'emissione della suddetta informativa). Di conseguenza, l'informativa antimafia che sopravvenga durante l'esecuzione di un contratto già stipulato con la pubblica amministrazione «non costituisce una “sopravvenienza” impeditiva dell'ulteriore esecuzione del contratto stipulato, bensì l'accertamento dell'incapacità originaria del privato ad essere parte contrattuale della pubblica amministrazione».

Dalla suddetta ricostruzione degli effetti dell'interdittiva antimafia, per il Collegio consegue che:

(i) sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo [ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 1 c.p.a.] in ordine ai provvedimenti con i quali la stazione appaltante revoca il provvedimento di affidamento dell'appalto ovvero comunica il recesso dal contratto;

(ii) il provvedimento adottato deve essere ricondotto agli atti che concernono l'affidamento dell'appalto, dunque si applica l'art. 120 c.p.a. e i termini dimidiati ivi previsti;

(iii) non sussiste l'obbligo di invio della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione ovvero di recesso dal contratto, giacché la stazione appaltante non può determinarsi diversamente (art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990), né procedere ad istruttoria e valutazioni autonome (art. 92 d.lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159).