Sui criteri di individuazione e quantificazione del lucro cessante e del danno curriculare

Redazione Scientifica
17 Agosto 2016

In sede di quantificazione del risarcimento danni, il criterio del 10% dell'importo a base d'asta...

In sede di quantificazione del risarcimento danni, il criterio del 10% dell'importo a base d'asta, seppure in grado di individuare in via presuntiva l'utile di impresa, non può formare oggetto di applicazione automatica ed indifferenziata, dovendo procedersi col criterio, ormai necessitato ex art. 124 c.p.a., è cioè che l'impresa dimostri rigorosamente l'utile effettivo che sarebbe stato conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, con riferimento all'offerta presentata al seggio di gara suddivisa per il numero di partecipanti alla gara medesima (Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2014, n. 3003).

Nel lucro cessante rientra, oltre l'utile che sarebbe stato conseguito, anche il danno curriculare conseguente al mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter vantare l'avvenuta esecuzione dell'appalto.

Non rientrano nell'ambito dei danni risarcibili le spese ed i costi per la partecipazione alla gara nonché quelli legali e di progettazione (Cons. Stato, sez. IV, 14 marzo 2016, n. 992; sez. III, 30 aprile 2015, n. 1839).

Con riferimento al lucro cessante, pur in presenza del rigoroso principio della necessità della prova del danno subito per il mancato utile conseguito e della conseguente impossibilità di utilizzare a tal fine un criterio automatico e forfetizzato (10% dell'offerta sul prezzo a base d'asta), va rilevato che tale rigoroso principio non deve trasformarsi in un sostanziale diniego di giustizia allorquando una simile prova sia estremamente difficoltosa, (nel caso di specie, il fatto dannoso si era verificato nel 1990); in tali casi può procedersi alla determinazione in via equitativa, qualora sia pacifica l'illegittimità dell'aggiudicazione disposta in favore di altra impresa e non potendo escludersi che in ragione della corretta valutazione delle offerte economiche le ricorrenti, in ATI, esse sarebbe state nelle condizioni di poter ragionevolmente competere per l'aggiudicazione dell'appalto concorso in questione.

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