Sulla lesione, o meno, dell’affidamento sorto a seguito dell’emanazione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria. Profili risarcitori.

Redazione Scientifica
22 Agosto 2016

É legittima la revoca dell'aggiudicazione provvisoria di una gara di appalto motivata con riferimento al risparmio economico che ne deriverebbe, come pure per carenza di copertura finanziaria o sopravvenuta mancata corrispondenza della procedura alle esigenze dell'interesse pubblico...

1. É legittima la revoca dell'aggiudicazione provvisoria di una gara di appalto motivata con riferimento al risparmio economico che ne deriverebbe, come pure per carenza di copertura finanziaria o sopravvenuta mancata corrispondenza della procedura alle esigenze dell'interesse pubblico (in termini, ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 21 aprile 2016, n. 1599).

2. L'aggiudicazione provvisoria, atto intermedio del procedimento di gara, è idonea ad ingenerare un tenue livello di affidamento, con effetti che ridondano quindi sul quantum di comparazione tra l'interesse pubblico e quello privato in caso di revoca dell'aggiudicazione provvisoria medesima.

2.1 L'art. 81, comma 3, del Codice dei contratti pubblici consentiva alla stazione appaltante di non aggiudicare l'appalto ove ritenesse che le offerte presentate non fossero convenienti od idonee.

2.1.1. In tale evenienza, la mancata stipulazione del contratto non deriva da vizi inficianti il procedimento di gara, ovvero da una rivalutazione dell'interesse pubblico perseguito, ma da una negativa valutazione delle offerte presentate che, pur rispondendo formalmente ai requisiti previsti dal bando di gara, sono dall'organo decidente ritenute inidonee a soddisfare gli obiettivi perseguiti con la gara (in termini Cons. Stato, Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3721; Sez. III, 20 aprile 2015, n. 1994).

3. La possibilità che all'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto pubblico non segua quella definitiva è evento fisiologico, inidoneo ad ingenerare un affidamento tutelabile all'aggiudicazione definitiva con conseguente obbligo risarcitorio; e non spetta neppure l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3.1. In tale caso si è di fronte al mero ritiro di un provvedimento che ha per sua natura efficacia destinata ad essere superata dal provvedimento conclusivo del procedimento, non a una revoca di un atto amministrativo ad effetti durevoli, come previsto dalla citata disposizione sull'indennizzabilità della revoca (così Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1797; 9 maggio 2015, n. 3453).